Art. 7.
(Orario di servizio).

      1. I tecnici di laboratorio sono tenuti a prestare servizio durante le esercitazioni di laboratorio degli allievi, per un periodo non inferiore a cinque giorni settimanali. Le settimane di attività nel corso dell'anno, in rapporto diretto con gli alunni a cui prestano assistenza didattica, nel rispetto delle indicazioni formulate nel piano delle esercitazioni redatto dal docente della materia all'inizio dell'anno scolastico, devono coprire l'intero calendario scolastico.
      2. L'orario di lavoro dei tecnici di laboratorio deve essere articolato nel modo seguente:

          a) 24 ore settimanali di assistenza didattica e tecnica durante le esercitazioni degli allievi in compresenza con il docente;

          b) 20 ore mensili da utilizzare per la preparazione delle esperienze didattiche, per l'ordinaria manutenzione dei laboratori assegnati, per l'aggiornamento professionale e per la partecipazione ai consigli di classe.

      3. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, i tecnici di laboratorio sono a disposizione per l'immediato rientro in servizio a causa di impreviste necessità attinenti alla funzione svolta o programmata e deliberata dall'istituzione scolastica.
      4. I tecnici di ufficio tecnico della scuola sono tenuti a prestare un servizio di trenta ore settimanali, per un periodo non inferiore a cinque giorni settimanali, per il periodo dell'intero calendario scolastico. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, l'orario di lavoro è ridotto a trenta ore mensili.

 

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